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Notizie Varie
Cambiano modalità di contanti e assegni
Attenzione alle nuove regole
A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) per milioni di cittadini entrano in gioco nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Cambiano tante cose:
l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.
L’obiettivo di questi cambiamenti è rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.
Tra le modifiche:
l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.
Le novità per gli assegni:
A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola "Non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. Le stesse regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.
La presenza della clausola "Non trasferibile" e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza.
Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l’assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato.
Norme per gli assegni già in possesso:
Si Possono continuare ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 5.000 euro tuttavia, oltre:alla data e il luogo di emissione; all’importo (in cifre e in lettere); e alla firma;
ci si deve ricordare di inserire anche la clausola "Non trasferibile", indicando sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Nel caso si fosse in possesso, in qualità di beneficiari, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, non cambia nulla. Possono essere regolarmente incassati.
Le novità sulla girata:
Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola "Non trasferibile") e per importi inferiori a 5.000 euro.
L’assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante). Nel caso il girante non sia una persona fisica - ma sia ad esempio una società - occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione (se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore o del socio). Affinché l’assegno possa essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate presentino il codice iscale del relativo girante.
Le novità per i contanti:
Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 5000 euro: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro."
Sarà sempre possibile però versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane.
Infine, attenzione quando si riceve un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane.
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